L.R. n.30/1988 e successive modificazioni L. 16/12/1985, n. 752
L’impianto di una tartufaia coltivata (art. 5 L.R. n. 30/88) richiede una precisa progettazione dell’intervento al fine di non eseguire lavori e sostenere spese inutili. In taluni terreni utilizzando piantine non adeguatamente micorrizate, non si potrà sperare in alcuna produzione di tartufi commerciabili. In ogni caso, non c’è mai la certezza di ottenere una quantità minima di tartufi dalla tartufaia coltivata; molto variabile è anche il periodo necessario all’inizio della produzione.
Norme di comportamento del raccoglitore
La Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 e la circolare attuativa 7.11.1990, n. 30 sono gli strumenti attraverso i quali la Regione Veneto tutela il suo patrimonio tartuficolo e ne stimola lo sviluppo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale 16.12.1985, n. 752
Gli articoli che si occupano della tutela sono quelli inerenti alle norme di comportamento da seguire nella raccolta per non danneggiare la presenza del tartufo sul territorio regionale. Vengono stabiliti gli adempimenti da seguire per ottenere l’idoneità alla raccolta mediante un esame (art. 7), nonché le specie che si possono raccogliere, gli attrezzi utilizzabili, l’utilizzo dei cani ed i periodi di raccolta (art. 8).
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